Decreto Omnibus

le nuove disposizioni su sconti e promozioni a tutela dei consumatori.

Dal 1° luglio 2023, è entrato in vigore il Decreto Legislativo n. 26 del 2023, anche noto come “Decreto Omnibus, riguardante gli annunci di riduzione dei prezzi. Queste disposizioni attuano i principi espressi nelle direttive dell’Unione Europea e mirano a migliorare il grado di tutela dei consumatori. Con il Decreto Omnibus, è stato modificato il c.d. “Codice del Consumo”, il D. Lgs. n. 206/2005.

Una delle principali novità introdotte riguarda l'obbligo per ogni annuncio di riduzione di prezzo di indicare non solo il prezzo scontato, ma anche il prezzo originario al quale è stato applicato lo sconto, che non può essere un qualsiasi prezzo applicato prima, ma deve essere necessariamente il prezzo più basso applicato nei 30 giorni precedenti allo sconto.

Di conseguenza, Etilika, in conformità con le novità normative, quando annuncia una riduzione di prezzo, mostra il prezzo più basso praticato nei 30 giorni precedenti, barrandolo e specificando la percentuale di sconto calcolata su detto prezzo, e il prezzo di vendita scontato.

Inoltre, Etilika indica il prezzo consigliato dal produttore, dai propri fornitori, etc. accanto al prezzo di vendita. La distinzione tra prezzo precedente più basso e prezzo consigliato è resa chiara anche dalle informazioni fornite nella scheda di ciascun prodotto, ciò rende trasparente le informazioni relative al prezzo utili ai nostri clienti per realizzare i propri acquisti.

La normativa prevede alcune eccezioni nelle quali non è necessario indicare il prezzo precedente più basso, come nei casi di lancio di nuovi prodotti o nel caso di promozioni che riguardano sconti applicati se vengono acquistati più prodotti di uno stesso tipo o combinazioni di prodotti indicate nell’offerta.

Per ulteriori informazioni sulla normativa, è possibile consultare il sito della Gazzetta Ufficiale, le FAQ emanate dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy o le informazioni riportate di seguito.

A quali annunci di riduzione di prezzo si applica la nuova normativa?

La nuova normativa si applica a tutti gli annunci che, indipendentemente dal canale di distribuzione utilizzato, creano l'impressione di una riduzione del prezzo di vendita di un bene rispetto al prezzo precedente stabilito dal venditore.

Ogni comunicazione che evidenzia il vantaggio economico e il risparmio ottenuto dall'acquisto di un certo bene entro un periodo specifico è considerata rilevante ai fini dell'applicazione di questa normativa.

La nuova disciplina si applica anche agli annunci di riduzione di prezzo formulati in modo generico, come ad esempio "oggi sconto del 20% su tutti gli articoli" o "questa settimana sconto del 20% su tutti gli articoli di questa categoria".

Quali attività di promozione non sono soggette alla normativa?

Premesso che le vendite sottocosto (disciplinate dal D.P.R. 06 aprile 2001, n. 218) sono escluse ai sensi dell’articolo 17-bis, comma 6 del Codice del Consumo, altre fattispecie possono essere escluse dal perimetro di applicazione della normativa in materia di riduzione del prezzo. A titolo esemplificativo, sono escluse queste tipologie di annunci:

  1. la pubblicità comparativa con i prezzi praticati dai concorrenti, che deve essere comunque realizzata secondo le specifiche regole che la disciplinano (oltre al d. lgs. 6 settembre 2005, n. 206, recante il Codice del Consumo, il d. lgs. 2 agosto 2007 n. 145, di attuazione dell'articolo 14 della direttiva 2005/29/CE che modifica la direttiva 84/450/CEE sulla pubblicità ingannevole);
  2. le riduzioni del prezzo subordinate a specifiche condizioni diverse dal mero acquisto del prodotto, quali ad esempio operazioni a premio, programmi fedeltà, promozioni consistenti nell’attribuzione di buoni per successivi acquisti ai consumatori che abbiano già effettuato acquisti di specifici prodotti e/o con un importo minimo, riduzioni di prezzo a partire da tetti minimi e/o entro tetti massimi di spesa (ad es. sconto del 25% su una linea di prodotti fino a 100 euro di spesa), riduzioni di prezzo su un paniere (ad es. una o più etichette) condizionate all’acquisto di un numero minimo di prodotti o entro un numero massimo di prodotti o sconti sull’acquisto di un prodotto al consumatore che contemporaneamente acquisti un altro prodotto (ad es. se acquisti due prodotti sconto del 50% sul meno caro);
  3. promozioni soggette a condizioni (ad es. il 3 per 2) e altri sconti quantitativi o omaggi su acquisti particolari (ad es. omaggi legati ad un determinato valore degli acquisti effettuati);
  4. le offerte ad personam, per tali intendendo le riduzioni riservate a un consumatore specifico in circostanze particolari, ad esempio al momento dell’iscrizione al programma fedeltà o in occasioni speciali (ad es. il matrimonio o il compleanno), o al verificarsi di altre condizioni (ad es. l’appartenenza ad una predeterminata fascia di età etc.;
  5. le riduzioni di prezzo con oggetto indeterminato, ad esempio sconto del 20% sul prodotto più caro del carrello o buoni utilizzabili fino ad un numero massimo all’interno di un paniere;
  6. i buoni sconto, i voucher condizionati a particolari requisiti o destinati a una categoria determinata di consumatori;
  7. i vantaggi derivanti al consumatore nel caso di vendite abbinate (ad es. le offerte di due o più prodotti ad un prezzo speciale inferiore rispetto alla somma dei prezzi dei singoli prodotti);
  8. i prezzi lancio di prodotti non venduti dal professionista nei 30 giorni precedenti;
  9. gli annunci generici sulla convenienza derivante dall’applicazione di prezzi continuativi quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, “prezzi bassi sempre”, “bassi e fissi”, o “da noi la migliore convenienza”.

Come si individua il “prezzo precedente” che deve essere indicato ai sensi della nuova norma?

Il "prezzo precedente" da considerare come riferimento per l'annuncio di riduzione di prezzo è il prezzo più basso applicato alla generalità dei consumatori nei 30 giorni precedenti.

Come si applicano le nuove regole sull’indicazione del “prezzo precedente”, ai fini dell'individuazione del prezzo normale di vendita da esporre in occasione delle vendite straordinarie di cui all’articolo 15, comma 5, del d. lgs. 31 marzo 1998, n. 114?

Negli annunci di riduzione di prezzo, praticati in occasione delle vendite straordinarie di cui al suddetto articolo 15, comma 5, il “prezzo precedente”, inteso come il prezzo più basso applicato alla generalità dei consumatori nei 30 giorni precedenti, deve essere rappresentato come prezzo di riferimento sul quale calcolare la riduzione percentuale dello sconto o del ribasso. Ad esempio, se l’annuncio della riduzione di prezzo presenta uno “sconto del 50 %” e il prezzo più basso degli ultimi 30 giorni era di 100 euro, il venditore dovrà indicare “100 euro” quale “prezzo precedente” barrato sulla cui base calcolare la riduzione del 50 %, anche qualora l’ultimo prezzo di vendita del bene sia stato superiore.

Chi è soggetto all’applicazione delle nuove norme sugli annunci di riduzione dei prezzi?

Il nuovo art. 17-bis si applica al venditore, cioè il professionista che è l’effettiva parte nel rapporto contrattuale con il consumatore. In altre parole, il venditore.

Deve essere considerato come “prezzo precedente” anche un prezzo praticato per un periodo di tempo inferiore a trenta giorni?

Qualsiasi offerta al pubblico di un determinato bene ad uno specifico prezzo promozionale è da considerarsi valida ai fini della determinazione del “prezzo precedente”.

Come bisogna individuare il “prezzo precedente” nel caso di riduzioni progressive?

Nel caso di riduzioni progressive all'interno della stessa campagna promozionale, dove la percentuale di sconto aumenta progressivamente senza interruzioni temporali, il "prezzo precedente" da indicare sarà quello originario di partenza della campagna. Ad esempio, se il prezzo più basso del prodotto nei 30 giorni precedenti l'inizio della campagna promozionale era di 100 euro, il venditore indicherà 100 euro come "prezzo precedente" quando annuncia la prima riduzione di prezzo, ad esempio uno sconto del 10%. Successivamente, questo stesso "prezzo precedente" di 100 euro sarà mantenuto anche quando vengono annunciate riduzioni successive del 20%, del 30% e così via.

La riduzione di prezzo praticata solo su pochissime referenze per circostanze che ne determinino il deprezzamento economico senza comprometterne l’idoneità alla vendita (ad es. prodotti con confezione danneggiata o prodotti prossimi alla scadenza) deve essere considerata ai fini della determinazione del “prezzo precedente” nel caso sia seguita, nei successivi 30 giorni, da vendita promozionale sul medesimo prodotto?

La normativa, con l'obiettivo di garantire al consumatore una percezione realistica della convenienza economica delle promozioni, non si applica alle offerte che coinvolgono solo pochi articoli a causa del deprezzamento del valore del bene specifico. In tali situazioni, l'uso del "prezzo precedente" come riferimento potrebbe essere distorto se si considera un prezzo applicato a un bene danneggiato o prossimo alla scadenza. Rispetto a questa categoria di beni, a causa delle sue caratteristiche peculiari, non viene seguito il normale processo di determinazione del prezzo perché non può essere equiparato in termini qualitativi a un prodotto non danneggiato o con una vita utile completa.

Quali sono i beni deperibili esclusi dall’applicazione della normativa?

La normativa esclude dall'applicazione i beni deperibili, che includono:

  • prodotti agricoli e alimentari che, per loro natura o durante la trasformazione, potrebbero diventare inadatti alla vendita entro 30 giorni dalla raccolta, produzione o trasformazione;
  • prodotti a base di carne che presentino specifiche caratteristiche fisico-chimiche, come un'attività dell'acqua (aw) superiore a 0,95 e un pH superiore a 5,2, oppure un'aw superiore a 0,91, oppure un pH uguale o superiore a 4,5;
  • prodotti preconfezionati con data di scadenza o termine minimo di conservazione non superiore a sessanta giorni;
  • prodotti sfusi, anche se refrigerati o protetti da involucro, non trattati per prolungarne la durabilità per più di sessanta giorni;
  • tutti i tipi di latte.

Questi beni sono definiti dalla normativa negli articoli 2, comma 1, lettera m) e 4, comma 5-bis, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 198.

A quale prezzo fare riferimento quando un bene è stato commercializzato più di 30 giorni fa?

Esattamente, quando si tratta di prodotti stagionali o di esaurimento scorte, gli annunci di riduzione di prezzo devono rispettare il regime generale, indicando il "prezzo precedente" come definito dall'articolo 17-bis del Codice del Consumo.

Nel caso in cui non vi siano "prezzi precedenti" come definiti dall'articolo 17-bis del Codice del Consumo, le indicazioni di riduzione di prezzo devono comunque attenersi alle disposizioni in materia di pratiche commerciali scorrette.

Nel caso in cui il bene sia ordinato sul canale online e pagato in punto vendita, il “prezzo precedente” cui far riferimento è quello del canale online?

Esatto, il momento determinante da considerare è quello dell'offerta pubblica di vendita e dell'ordine. È in quella fase che venditore e acquirente stipulano un contratto nel quale il venditore si impegna a vendere quel determinato bene a un prezzo definito e non modificabile al momento del ritiro. Il pagamento effettuato presso il punto vendita rientra, invece, nella fase di esecuzione del contratto.

Il venditore che annunci una riduzione di prezzo può riportare oltre al prezzo precedente come disciplinato dall’art. 17-bis altri prezzi di riferimento

Secondo la Comunicazione della Commissione europea del 29 dicembre 2021, al venditore che annuncia una riduzione di prezzo non è fatto divieto di riportare anche altri prezzi di riferimento, a condizione che siano indicati in modo chiaro e senza generare confusione o distogliere l'attenzione del consumatore dall'indicazione del "prezzo precedente" ai sensi della nuova normativa. La stessa Comunicazione specifica che le modalità di presentazione e calcolo di eventuali altri prezzi di riferimento sono soggette alla direttiva sulle pratiche commerciali sleali.